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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1, commi 1° e 2°, e' soppressa la parola: «febbraio».

[10]Allo stesso art. 1, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

[11]«Nei casi in cui il consumo del mese di dicembre sia stato inferiore alla normalita' per assenze, per mancato o anticipato rilievo del consumo, ecc., le imprese fornitrici debbono assumere quale consumo di riferimento il quantitativo di energia consumato nel mese di novembre 1941 o gennaio 1942 od in difetto il consumo normale presunto».

[12]All'art. 4, comma 1°, e' soppressa la parola: «febbraio».

[13]Allo stesso art. 4, e' aggiunto in fine, il comma seguente:

[14]«Per i nuovi utenti per illuminazione allacciati nei mesi di dicembre 1941, gennaio e febbraio 1942, il consumo di energia nei mesi di marzo ed aprile 1942 dovra' essere limitato all'80 per cento del quantitativo consumato nei primi 30 giorni dalla data di effettivo allacciamento».

[15]All'art. 5, comma 3°, alle lettere a) e b) e' soppressa la parola: «febbraio».

[16]Dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente:

[17]«Art. 6-bis. - Qualora presso una Impresa elettrica fornitrice si verifichi la circostanza che nei consumi globali di illuminazione e di usi domestici soggetti a limitazione risulti conseguito, nel periodo considerato, il risparmio di energia di cui agli articoli 1 e 2, l'Impresa fornitrice medesima e' esonerata dall'applicare, nei confronti dei singoli utenti, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

[19]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1942-XX

[20]VITTORIO EMANUELE

[21]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - GORLA - RICCI

[22]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 7 agosto 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;850~art1 · fonte del testo