[1]ALLEGATO

[2]Protocollo sulla nuova riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963

[3]I Governi firmatari del presente Protocollo, Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto dal Protocollo adottato a Ginevra il 30 marzo 1967 (questi due strumenti in appresso denominati "l'Accordo") deve scadere, in principio, il 30 settembre 1969, Considerando ch'e' auspicabile mantenere le disposizioni dell'Accordo in vigore dopo questa data, Hanno convenuto su quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]1. L'Accordo continuera' a produrre i suoi effetti tra le parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1973, con riserva delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo. 2. Ogni Governo che non e' stato parte dell'Accordo, ma che diviene parte del presente Protocollo, verra' considerato come parte dell'Accordo. Ogni menzione nel presente Protocollo della parola "Governo" e' considerata valida anche per la Comunita' economica europea (in appresso denominata "la Comunita'"). 3. Per le parti del presente Protocollo, l'Accordo e questo Protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;854~protocollo-art1 · fonte su Normattiva