Adesione al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
