Art. 1 (Protocollo)
[1]PROTOCOLLO del 23 marzo 1973 sulla nuova riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, con emendamenti a detto Accordo
[2]Le Parti del presente Protocollo, Considerando che l'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1963, che succede a quello del 1956, ricondotto dai Protocolli adottati in Ginevra il 30 marzo 1967 e il 7 marzo 1969, inclusi gli emendamenti entrati in vigore il 1 novembre 1971 (questi tre strumenti appresso denominati "l'Accordo") deve scadere, in principio, il 31 dicembre 1973, Desiderando mantenere le disposizioni dell'Accordo in vigore dopo questa data, Hanno deciso quanto segue:
[3]ARTICOLO 1.
[4]1. L'Accordo, emendato dal presente Protocollo, continuera' a produrre i suoi effetti tra le Parti del Protocollo fino al 31 dicembre 1978. 2. Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo, sara' considerato come Parte dell'Accordo emendato da detto Protocollo. 3. Per le Parti del presente Protocollo, l'Accordo e questo Protocollo saranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e saranno considerati come l'Accordo Internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato nel 1973.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
