[1]PROTOCOLLO DEL 7 APRILE 1978 SULLA NUOVA PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SULL'OLIO D'OLIVA, 1963, EMENDATO E RINNOVATO

[2]Le Parti del presente Protocollo,

[3]Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, successivo a quello del 1956 emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958, e rinnovato ed emendato dai successivi protocolli adottati a Ginevra il 30 marzo 1967, il 7 marzo 1969 e il 23 marzo 1973, compresi gli emendamenti entrati in vigore il 1 novembre 1971 in virtu' delle disposizioni del suo articolo 38 (complesso di strumenti che e' qui appresso denominato "l'Accordo"), scade in principio il 31 dicembre 1978, Stimando auspicabile prorogare l'Accordo di un anno per proseguire i lavori preparatori ai negoziati di un nuovo Accordo internazionale sull'olio d'oliva nel quadro della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, relativa al programma integrato per i prodotti di base, tra i quali appare l'olio d'oliva,

[4]Hanno convenuto quanto segue:

[6]L'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, restera' in vigore tra le Parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1979.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;291~protocollo-art1 · fonte su Normattiva