(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa. (2) L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 8 gennaio 1973
