(1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di lavoro subordinato, non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro e' quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato contraente. (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1), le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato contraente se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato contraente, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente. (3) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale gestiti da una impresa di uno Stato contraente sono tassabili in tale Stato contraente.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art15 · fonte su Normattiva