(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonche' gli atleti ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. (2) Nonostante quanto disposto dalla presente Convenzione, se le prestazioni di un professionista dello spettacolo o di un atleta citati nel paragrafo (1) sono forniti in uno Stato contraente da una impresa dell'altro Stato contraente, gli utili realizzati da detta impresa per tali prestazioni sono tassabili nel detto primo Stato contraente se il professionista dello spettacolo o l'atleta che esegue dette prestazioni controlla, direttamente o indirettamente, la predetta impresa.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art17 · fonte su Normattiva