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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, che proroga al 31 dicembre 1950 la facolta' di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia, sostituendosi al secondo comma dell'art. 4 del citato R. decreto-legge il seguente:

[8]«La Banca d'Italia, per il servizio sopradetto, sara' rimborsata delle spese nella somma annua convenuta di lire 21.900.000. escluso ogni altro compenso diretto o indiretto».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Mosconi.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 10 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;858~art1 · fonte del testo