1. Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le istituzioni di ciascuno Stato contraente operano rispettivamente come segue: a. da parte statunitense, i guadagni percepiti nel corso di ogni anno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana saranno equivalenti ai guadagni accreditati in base al regime di assicurazione italiana per tale anno e soggetti al guadagno massimo accreditabile in base alla legislazione statunitense; b. da parte italiana, per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione statunitense si terra' conto della media salariale o contributiva derivante esclusivamente dai salari percepiti o dai contributi accreditati in relazione ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione italiana. 2. Se, in virtu' della legislazione di uno Stato, l'importo delle prestazioni varia in relazione al numero dei familiari o superstiti, l'istituzione di tale Stato prendera' in considerazione anche i familiari o superstiti, che risiedono sul territorio dell'altro Stato.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art10 · fonte su Normattiva