1. A richiesta, le prestazioni concesse in virtu' delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte di entrambi gli Stati secondo le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5, le prestazioni saranno ricalcolate in virtu' delle disposizioni dell'articolo 9, quando: a. detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all'articolo 9 paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il diritto a prestazioni in virtu' della legislazione di uno o di entrambi gli Stati senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 8; b. nella legislazione di uno Stato vengono introdotte modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni. 3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5 se il diritto dei beneficiari che ricevono prestazioni in virtu' dell'articolo 9 viene meno, le prestazioni delle persone che successivamente divengono titolari di prestazioni in virtu' di periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in virtu' delle disposizioni dell'articolo 9.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art11 · fonte su Normattiva