1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attivita' sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato. 2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione. 3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sara' coperto dalla legislazione italiana. 4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni: a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui e' cittadino ed e' esente dalla legislazione dello Stato di cui non e' cittadino; b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, optera' per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato; c. la persona, che non e' cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro e' soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati e' soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed e' esente dalla legislazione dell'altro Stato. 5. Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione. 6. Le autorita' competenti dei due Stati, possono concordare nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1328/2025

    20 gennaio 2025
    • EMIGRAZIONE
    • TUTELA DEL LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO

    L'art. 7, comma 3, della l. n. 86 del 1975, di recepimento della Convenzione di Washington tra Italia e U.S.A. in materia di sicurezza sociale, nel prevedere che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana è coperto dalla legislazione italiana, nulla immuta rispetto alla previsione di ordine generale dell'art. 2115 c.c., secondo la quale il datore di lavoro è il responsabile dell'obbligo contributivo, poiché il riferimento al lavoro alle dipendenze di impresa "controllata da un'impresa italiana" rileva quale mero presupposto di fatto per l'applicazione della legge italiana e non anche per identificare un diverso titolare degli obblighi di natura contributiva e risarcitoria.

    Art. 7 · Art. 2115 c.c. · Art. 2116 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art7 · fonte su Normattiva