1. Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da un periodo di assicurazione in base alla legislazione di ambedue gli Stati contraenti, l'istituzione di ciascuno Stato prendera' in considerazione, ai fini dell'articolo 8 paragrafo 2 e dell'articolo 9 paragrafo 2, il periodo di assicurazione che risulta compiuto in base alla propria legislazione. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente richiede il compimento di periodi di assicurazione per l'acquisto, il mantenimento o il ricupero del diritto a prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione prendera' in considerazione, a tale fine, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato come se questi fossero stati compiuti in base alla legislazione del primo Stato. Tale istituzione prendera' in considerazione tutti i periodi di assicurazione richiesti per assicurare il diritto alle prestazioni piu' elevate stabilite dalla legislazione che essa applica. 3. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una data professione od occupazione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a tali prestazioni verranno presi in considerazione solo i periodi compiuti in un regime corrispondente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione od occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione od occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non fa acquisire diritti a prestazioni in base al regime speciale, questi periodi verranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni in base al regime generale o ad altro regime di assicurazione applicabile. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno solo nel caso in cui diano luogo al pagamento di una prestazione di importo piu' elevato. 4. L'istituzione degli Stati Uniti non e' obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore che ha compiuto meno di sei trimestri di assicurazione (six quarters of coverage) secondo la legislazione degli Stati Uniti; l'istituzione italiana non e' obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore, il quale ha compiuto meno di un anno di assicurazione secondo la legislazione italiana.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art8 · fonte su Normattiva