[1]Ambiti della cooperazione

[2]Le Autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle competenze dei propri Organi, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:

  • a)la criminalita' organizzata transnazionale;
  • b)la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  • c)il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
  • d)la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
  • e)i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale;
  • f)i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
  • g)la criminalita' informatica;
  • h)il terrorismo.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art2 · fonte su Normattiva