[1]Ambiti della cooperazione
[2]Le Autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle competenze dei propri Organi, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:
- a)la criminalita' organizzata transnazionale;
- b)la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
- c)il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- d)la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
- e)i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale;
- f)i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
- g)la criminalita' informatica;
- h)il terrorismo.
Testo vigente dal 16 giugno 2017
