[1]Protezione dei dati
[2]1. Ai sensi del presente Accordo, per «dati personali» si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, conforme a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall'alterazione accidentali, dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. 3. Le Parti si impegnano affinche' i dati personali e le altre informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati inviati, ovvero se trasmesse a seguito di richiesta di assistenza, tali informazioni verranno utilizzate soltanto per le finalita' menzionate nella richiesta, e in conformita' con le condizioni stabilite dalla Parte che le ha fornite. 4. I dati personali vengono trasmessi in virtu' del presente Accordo unicamente per gli scopi di polizia e menzionati nell'articolo 3 lettera a), ovvero ai fini della protezione dei testimoni. 5. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. 6. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi sono precisi, completi e aggiornati, nonche' adeguati e pertinenti allo scopo per cui sono stati trasmessi. 7. Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorita' competente conformemente al presente Accordo, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell'Autorita' competente che li ha forniti. 8. I dati personali trasmessi in virtu' del presente Accordo non possono essere trasmessi ad organismi o Paesi terzi. 9. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se l'acquisizione o l'ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 10. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati. 11. Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o inattendibili, ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.
Testo vigente dal 16 giugno 2017
