[1]Allegato

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]E

[4]IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E LOTTA ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITA'

[5]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito «le Parti»); Mossi dal desiderio di cooperare piu' efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo; Riconoscendo che la condivisione di informazioni e' una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalita' e, in particolare, al terrorismo; Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalita', in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata; Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005; Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilita' delle informazioni e di reciprocita', in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali;

[6]Convengono quanto segue:

[7]Art. 1.

[8]Definizioni

[9]Ai fini del presente accordo, 1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA. 2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il «soggetto interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto. 3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonche' blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali. 4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art1 · fonte su Normattiva