[1]Gruppo di lavoro

[2]1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro Congiunto (di seguito definito «GLC») che procedera', tra l'altro, a: valutare lo stato di attuazione del presente Accordo; discutere settori e fasi di cooperazione futuri; sviluppare ed approvare programmi di cooperazione; concordare scambi di delegazioni; esercitare il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo. 2. Il GLC puo' istituire, su base permanente o temporanea, sulla base di quanto convenuto dalle Parti, sotto-comitati sui diversi aspetti della cooperazione. 3. Il GLC si riunisce periodicamente, a turno a Roma e a Gerusalemme, sulla base di quanto convenuto dalle Parti.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art9 · fonte su Normattiva