Parti concordano di istituire un Gruppo di Lavoro Congiunto che avra' come obiettivo l'identificazione e la promozione dei programmi di cui agli articoli 2 e 3. Il Gruppo di Lavoro Congiunto organizzera' riunioni operative di consultazione, dal vivo o in videoconferenza, per identificare e definire le attivita' future, esaminare quelle in corso, o discutere in merito ad aspetti legati a tali attivita'. Il Gruppo di Lavoro Congiunto si riunira', alternativamente nello Stato di Israele e nella Repubblica Italiana, con cadenza almeno annuale, su richiesta di una delle Parti. Il Gruppo di Lavoro Congiunto potra' essere convocato per riunioni straordinarie. Un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana guidera' la delegazione Italiana al Gruppo di Lavoro Congiunto; un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele guidera' la delegazione Israeliana

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;116~accordo-art4 · fonte su Normattiva