1. La sistemazione dei terminali per i contenitori e l'organizzazione del lavoro in tali terminali dovranno essere consegnate in modo da garantire, entro i limiti del possibile e del realizzabile, la sicurezza dei lavoratori. 2. Le navi trasportatrici di contenitori dovranno essere attrezzate con mezzi che garantiscano la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni di imbracatura dei contenitori.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art31 · fonte su Normattiva