1. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell'albero di caricamento della nave) aventi una sola portata massima di utilizzo e tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno portare in modo chiaro l'indicazione della loro portata massima di utilizzo apposta a mezzo di un funzone o qualora cio' non fosse possibile ricorrendo ad altri mezzi. 2. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell'albero di caricamento della nave) aventi piu' di una portata massima di utilizzo dovranno essere attrezzate con efficaci dispositivi che permettano al conducente di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo. 3. Tutti gli alberi di caricamento della nave (ad eccezione degli alberi gru) dovranno portare, in modo chiaro, l'indicazione delle portate massime di utilizzo applicabili qualora l'albero di caricamento venga usato:

  • a)da solo;
  • b)con una puleggia inferiore;
  • c)insieme ad un altro albero di caricamento, in tutte le possibili posizioni della puleggia.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art27 · fonte su Normattiva