1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l'accatastamento dei prodotti o merci dovranno essere predisposte a tali scopi e si dovra' assicurarne la manutenzione. 2. Le operazioni di accatastamento, stivaggio, disaccatastamento o di stivaggio dei prodotti e delle merci dovranno essere eseguite in modo ordinato e con le dovute precauzioni, tenuto conto della natura e dell'imballaggio dei prodotti o merci.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
