1. Ogni membro dovra' stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate:

  • a)i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami;
  • b)tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l'intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici;
  • c)nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari;
  • d)le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori. 2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori. 3. Le constatazioni fatte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art36 · fonte su Normattiva