1. Ogni membro dovra' stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate:
- a)i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami;
- b)tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l'intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici;
- c)nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari;
- d)le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori. 2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori. 3. Le constatazioni fatte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
