1. Comitati di sicurezza e d'igiene in cui siano rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori dovranno essere istituiti in tutti i porti che dispongano di un elevato numero di lavoratori. Se opportuno, tali comitati verranno istituiti anche negli altri porti. 2. Il funzionamento, la composizione e le funzioni dei comitati dovranno essere stabiliti per legge o in altra forma adeguata conforme alla pratica e alle condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle condizioni locali.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
