Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione:

  • a)dovra' adottare, per via legislativa o per altra via conformemente alla prassi ed alle condizioni del Paese, previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
  • b)dovra' designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente Convenzione;
  • c)dovra' demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o accertarsi che un'ispezione adeguata venga assicurata.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-139-art6 · fonte su Normattiva