1. Si adotteranno misure affinche' i lavoratori:

  • a)siano tenuti a non ostacolare indebitamente il funzionamento di un dispositivo di sicurezza concepito per la loro tutela o quella di altre persone, o comunque a non utilizzarlo non correttamente;
  • b)prendano opportunamente cura della loro sicurezza e di quella di altre persone che possano essere danneggiate dal loro comportamento od omissione nel lavoro;
  • c)segnalino tempestivamente al loro diretto superiore qualsiasi situazione che pensano possa presentare un rischio al quale essi non sono in grado di rimediare allo scopo di permettere l'adozione di misure di correzione. 2. I lavoratori dovranno avere il diritto, in qualsiasi luogo di lavoro, di contribuire alla sicurezza del lavoro nei limiti del controllo che essi possono esercitare sui materiali ed i metodi di lavoro e di esprimere opinioni che vertano sulla sicurezza dei processi di lavoro adottati. Nella misura in cui cio' e' appropriato e conforme alla legislazione ed alla pratica nazionali, tale diritto verra' esercitato a mezzo di comitati per la sicurezza e l'igiene creati ai sensi dell'articolo 37 della presente convenzione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art6 · fonte su Normattiva