1. Nessun lavoratore dovra' essere incaricato di eseguire operazioni portuali senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi potenziali inerenti al suo lavoro e sulle principali precauzioni da prendere. 2. Solamente le persone dai diciotto anni di eta' in su e che possiedano le attitudini e la esperienza necessarie o le persone in corso di formazione convenientemente inquadrate potranno manovrare le attrezzature di sollevamento e le altre attrezzature di operazioni portuali.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art38 · fonte su Normattiva