1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione puo', allo scadere di un periodo di 10 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale del Bureau international du Travail e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la data di registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facolta' di denuncia, prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo di 10 anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art46 · fonte su Normattiva