1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, rimarra' vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art17 · fonte su Normattiva