Art. 9 (Convenzione 135)
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione che - entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente - non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
