1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:

  • a)la ratifica, da parte di un membro, della nuova convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l'articolo 46 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione sulla revisione sia entrata in vigore;
  • b)con l'entrata in vigore della nuova convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l'hanno ratificata e non intendano ratificare la convenzione sulla revisione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art50 · fonte su Normattiva