Art. 10 (Convenzione n. 148)
Nel caso che le misure adottate ai sensi dell'articolo 9 non riducano entro i limiti indicati dall'articolo 8 l'inquinamento dell'aria, i rumori e le vibrazioni sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzatura per la protezione individuale e provvedere alla sua manutenzione. Il datore di lavoro non puo' obbligare l'addetto a svolgere le mansioni senza attrezzatura di protezione individuale messa a disposizione ai sensi del presente articolo.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
