Nel caso che le misure adottate ai sensi dell'articolo 9 non riducano entro i limiti indicati dall'articolo 8 l'inquinamento dell'aria, i rumori e le vibrazioni sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzatura per la protezione individuale e provvedere alla sua manutenzione. Il datore di lavoro non puo' obbligare l'addetto a svolgere le mansioni senza attrezzatura di protezione individuale messa a disposizione ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-148-art10 · fonte su Normattiva