1. Tutti i luoghi nei quali si effettuano operazioni portuali e tutte le vie di accesso a tali luoghi dovranno essere adeguatamente e sufficientemente illuminati. 2. Qualsiasi ostacolo che possa rappresentare un rischio per lo spostamento di una attrezzatura di sollevamento, di un veicolo o di una persona dovra' - se non puo' essere eliminato per ragioni d'ordine pratico - essere adeguatamente e visibilmente segnalato e, se necessario, sufficientemente illuminato.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art9 · fonte su Normattiva