1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto, modificasse la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione di modifica comporterebbe di pieno diritto, malgrado l'articolo 11, la denunzia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
  • b)a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione modificata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente convenzione rimarra' in tutti i casi in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l'abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione modificata.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-149-art15 · fonte su Normattiva