1. Corridoi di sufficiente larghezza dovranno essere disposti per permettere la sicura utilizzazione dei veicoli e delle attrezzature di movimentazione. 2. Corridoi ad uso specifico dei pedoni dovranno essere disposti qualora cio' si riveli necessario e di possibile realizzazione; tali corridoi dovranno essere di larghezza sufficiente e, nella misura del possibile, separati dai corridoi utilizzati dai veicoli.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
