Art. 10 (Convenzione n. 150)
1. Il personale addetto al sistema d'amministrazione del lavoro dovra' essere composto da persone convenientemente qualificate a svolgere le funzioni loro affidate, che abbiano accesso alla formazione necessaria per l'esercizio di tali funzioni e indipendenti da qualsiasi indebita influenza esterna. 2. Tale personale beneficera' dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie per un efficace esercizio delle sue funzioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
