1. Il personale addetto al sistema d'amministrazione del lavoro dovra' essere composto da persone convenientemente qualificate a svolgere le funzioni loro affidate, che abbiano accesso alla formazione necessaria per l'esercizio di tali funzioni e indipendenti da qualsiasi indebita influenza esterna. 2. Tale personale beneficera' dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie per un efficace esercizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-150-art10 · fonte su Normattiva