Art. 4 (Convenzione n. 150)
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovra', in maniera adeguata alle condizioni nazionali, agire affinche' sia organizzato un sistema di amministrazione del lavoro che funzioni in maniera efficace sul suo territorio e che i compiti e le responsabilita' attribuiti a tale sistema siano convenientemente coordinati.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
