Art. 4 (Convenzione n. 151)
1. I pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto di discriminazione che tenda a pregiudicare la liberta' sindacale in materia d'impiego. 2. Tale protezione dovra' applicarsi in particolare a cio' che concerne gli atti aventi il fine di:
- a)subordinare l'impiego di un pubblico dipendente alla condizione che non s'iscriva ad una organizzazione di pubblici dipendenti o che cessi di far parte di una tale organizzazione;
- b)licenziare un pubblico dipendente o danneggiarlo in altro modo, a motivo della sua iscrizione ad un'organizzazione di pubblici dipendenti o della sua partecipazione alle normali attivita' di una tale organizzazione.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
