1. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di una completa indipendenza nei confronti delle autorita' pubbliche. 2. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto d'ingerenza da parte delle autorita' pubbliche nella loro formazione, funzionamento e gestione. 3. Vengono in particolare assimilati ad atti di ingerenza, ai sensi del presente articolo, le misure tendenti a promuovere la creazione di organizzazioni di pubblici dipendenti sotto un'autorita' pubblica, o a sostenere delle organizzazioni di pubblici dipendenti con mezzi finanziari o altri, con l'obiettivo di porre tali organizzazioni sotto il controllo di un'autorita' pubblica.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-151-art5 · fonte su Normattiva