Art. 9 (Convenzione n. 151)
I pubblici dipendenti dovranno godere, come gli altri lavoratori, dei diritti civili e politici che sono essenziali per il normale esercizio della liberta' sindacale, con la sola riserva degli obblighi imposti dal loro status e dalla natura delle funzioni da essi esercitate.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
