1. Ai rappresentanti delle organizzazioni riconosciute di pubblici dipendenti dovranno essere accordate facilitazioni in modo da permettere loro di svolgere con rapidita' ed efficienza le loro funzioni, sia durante le loro ore lavorative sia al di fuori di esse. 2. La concessione di tali facilitazioni non dovra' pregiudicare l'efficace funzionamento dell'amministrazione o del servizio interessato. 3. La natura e l'estensione di tali facilitazioni dovranno essere determinate in conformita' ai metodi menzionati all'articolo 7 della presente Convenzione o con ogni altro mezzo appropriato.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-151-art6 · fonte su Normattiva