Art. 7 (Convenzione n. 151)
Misure appropriate alle condizioni nazionali dovranno essere adottate, ove cio' sia necessario, per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione piu' ampi possibile delle procedure che permettono di negoziare le condizioni d'impiego tra le autorita' pubbliche interessate e le organizzazioni dei pubblici dipendenti, o di qualsiasi altro metodo che permetta ai rappresentanti dei pubblici dipendenti di prendere parte alla determinazione di dette condizioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
