Art. 5 (Convenzione n. 149)
1. Saranno presi dei provvedimenti per incoraggiare la partecipazione del personale infermieristico alla pianificazione dei servizi paramedici e la consultazione di questo personale sulle decisioni che lo concernono, secondo metodi appropriati alle condizioni nazionali. 2. La determinazione delle condizioni d'impiego e lavoro si fara' di preferenza tramite negoziato tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati. 3. La soluzione dei conflitti che sorgeranno a proposito della determinazione delle condizioni d'impiego sara' ricercata tra le parti per le vie negoziali o in maniera tale da avere la fiducia delle parti interessate, con una procedura che dia garanzie d'indipendenza e imparzialita' come mediazione, conciliazione o arbitrato volontario.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
