Art. 10 (Convenzione 103)
[1]1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
- a)i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
- b)i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
- c)i territori per i quali la convenzione non e' applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non e' applicabile;
- d)i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame piu' approfondito della situazione riguardo a detti territori.
[2]2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti.
[3]3. Ogni Stato membro potra' rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtu' dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
[4]4. Ogni Stato membro potra', durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica ad ogni altro effetto i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
