Art. 9 (Convenzione 99)
[1]1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
[2]2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
[3]3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
