[1]1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere:

  • a)i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
  • b)i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
  • c)i territori per i quali la convenzione non e' applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non e' applicabile;
  • d)i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame piu' approfondito della situazione riguardo a detti territori.

[2]2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti.

[3]3. Ogni Stato membro potra' rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtu' dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.

[4]4. Ogni Stato membro potra' durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-99-art8 · fonte su Normattiva