Art. 11 (Convenzione 99)
[1]1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
[2]2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale attirera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
