Art. 7 (Convenzione 91)
Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtu' della presente convenzione l'ammontare della rimunerazione prevista all'articolo 5.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
