[1]1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione puo', mediante dichiarazione che accompagna la ratifica, prevedere deroghe all'applicazione della convenzione per quanto riguarda:

  • a)certe categorie di lavori non industriali;
  • b)i lavori eseguiti nelle imprese agricole diverse dalle piantagioni;
  • c)il lavoro domestico salariato effettuato nelle case private;
  • d)le lavoratrici salariate a domicilio;
  • e)le imprese di trasporto marittimo di persone o di merci.

[2]2. Le categorie di lavori o di imprese per le quali verra' fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere designate nella dichiarazione che accompagna la ratifica della convenzione.

[3]3. Ogni Stato membro che ha fatto tale dichiarazione puo' in qualsiasi tempo annullarla totalmente o parzialmente mediante dichiarazione successiva.

[4]4. Ogni Stato membro nei cui riguardi sia in vigore una dichiarazione fatta in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, indichera' ogni anno, nel suo rapporto annuale sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della sua legislazione e della sua prassi circa le attivita' e le imprese a cui si applica detto paragrafo 1 in virtu' di tale dichiarazione, precisando in quale misura sia stato dato effetto o ci si proponga di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le attivita' e le imprese in questione.

[5]5. Allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza un rapporto speciale circa l'applicazione di queste deroghe e contenente le proposte che riterra' opportune in vista delle misure da prendere a questo scopo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-103-art7 · fonte su Normattiva