1. Ogni membro che ratifica la presente convenzione puo', con una dichiarazione che accompagni la sua ratifica, impegnarsi ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o piu' delle seguenti categorie di persone che lavorino in aziende agricole:

  • a)fittavoli che non impieghino mano d'opera esterna, mezzadri e analoghe categorie di lavoratori agricoli;
  • b)persone associate alla gestione di un'azienda collettiva, quali i membri di una cooperativa;
  • c)membri della famiglia del conduttore quali definiti dalla legislazione nazionale. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' in seguito trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con cui si impegna ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o piu' delle categorie di persone enumerate nel precedente paragrafo che non siano gia' state menzionate in una dichiarazione antecedente. 3. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovra' indicare, nei rapporti che e' tenuto a presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in che misura ha attuato o intende attuare le disposizioni della convenzione relative a quelle categorie di persone enumerate nel paragrafo i di cui sopra che non abbiano fatto oggetto di simili dichiarazioni.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art5 · fonte su Normattiva