Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 13 (Convenzione 115)
I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado dell'esposizione, essere prese rapidamente, saranno determinati secondo uno dei metodi di applicazione della presente convenzione, previsti dall'art. 1;
- a)il lavoratore deve essere sottoposto ad un adeguato esame medico;
- b)il datore di lavoro deve avvertire l'autorita' competente, conformemente alle direttive date da quest'ultima;
- c)persone competenti in materia di protezione contro le radiazioni devono studiare le condizioni in cui il lavoratore svolge il lavoro;
- d)il datore di lavoro deve adottare ogni necessaria disposizione correttiva, sulla base delle constatazioni tecniche e dei pareri dei medici.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
