I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado dell'esposizione, essere prese rapidamente, saranno determinati secondo uno dei metodi di applicazione della presente convenzione, previsti dall'art. 1;

  • a)il lavoratore deve essere sottoposto ad un adeguato esame medico;
  • b)il datore di lavoro deve avvertire l'autorita' competente, conformemente alle direttive date da quest'ultima;
  • c)persone competenti in materia di protezione contro le radiazioni devono studiare le condizioni in cui il lavoratore svolge il lavoro;
  • d)il datore di lavoro deve adottare ogni necessaria disposizione correttiva, sulla base delle constatazioni tecniche e dei pareri dei medici.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-115-art13 · fonte su Normattiva